La qualifica di Dispositivi Medici di Classe 1 e la loro marcatura, permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR). Pertanto, la spesa sostenuta per l'acquisto di tal prodotti, potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull'ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l'acquisto. Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:
prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell'utilizzo dei prodotti sopra indicati;
fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa.
Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni. Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sostenute deve essere riconducibile a una patologia comprovata dalla prescrizione medica e attestante la necessità per la quale la spesa si è resa necessaria.
Dalla circolare dell'agenzia delle entrate n.20 del 13 maggio 2011, non è più resa però necessaria la richiesta del medico.
"5.16 Dispositivi Medici D. Si chiede se sia possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura “dispositivo medico” o l’abbreviazione “DM”. R. Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:
sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;
non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare. Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (allegato alla presente circolare). Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Allegato dispositivi medici di uso più comune
Esempi di dispositivi medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997
Materassi ortopedici e Materassi Antidecubito
Legge 104, iva al 4%
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:
per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata; per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Vi consigliamo comunque di contattare il vostro commercialista di fiducia oppure il centro di assistenza fiscale di zona.
Bonus fiscale mobili, detrazione 50%
I materassi, le reti e i letti fanno parte dell'incentivo "sblocca Italia" per un tetto massimo di €10000, detraibile al 50% in 10 anni. È stata confermato anche per il 2016, alzando per gli under 35, il tetto di detrazione a 16000 euro.
Come si ottiene
La detrazione arredi va abbinata ad un intervento di ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio permessi sono elencati nella circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, quindi gli stessi che attualmente usufruiscono di una detrazione fiscale del 50% e che hanno un limite di spesa ammissibile pari a 96.000 euro.
Via della Repubblica, 65 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
+39 051 943762 | cspt@baronematerassi.it
Via Toscana, 131– 40141 Bologna
+39 051 3511093 | viatoscana@baronematerassi.it
Via Massarenti 71 – 40138 Bologna
+39 051 309791 | massarenti@baronematerassi.it
Via Porrettana, 382-384 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
+39 051 0038866 | casalecchio@baronematerassi.it
Corso Mazzini, 79 – Faenza (RA)
P.I. 04069201202 | Informazioni Legali | Privacy Policy e Cookie Policy